LHD Classe "Trieste"

ex LHD Classe "Thaon di Revel"

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  1. Giovanni Martinelli_FD
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    Credo proprio che il passaggio parlamentare (inteso come voto delle Commissioni Difesa di Camera e Senato) sia assolutamente necessario:
    CITAZIONE
    ... proprio in considerazione del rilevante impegno finanziario autorizzato dalle richiamate disposizioni, la Commissione difesa della Camera, nel corso dell'esame in sede consultiva della legge di stabilità per il 2014, approvò all'unanimità un emendamento finalizzato a sottoporre al parere parlamentare, da esprimere ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b) del Codice dell'ordinamento militare, il decreto ministeriale relativo all'impiego dei richiamati fondi. Tale emendamento, successivamente approvato anche dalla Commissione bilancio della Camera, corrisponde oggi al comma 39 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 147 del 2013.
      Sottolinea, quindi, l'importanza di quella decisione parlamentare finalizzata ad estendere la procedura di cui all'articolo 536 del citato codice anche all'impiego dei contributi oggetto del parere parlamentare in esame. Segnala, infatti, che tale disposizione è stata recentemente novellata dalla legge n. 244 del 2012, al fine di assicurare un ancor più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti e una più profonda condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento, per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei militari.
      In particolare, la norma in esame, unica nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia di pareri parlamentari sull'utilizzo di risorse finanziarie, prevede che il Governo – qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti ovvero quando le stesse esprimano parere contrario – deve trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto corredati delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sugli schemi di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale di cui al comma 1 dell'articolo 536, il programma non può essere adottato.
      Sottolinea che l'esame parlamentare sull'imponente programma navale non si esaurisce con l'espressione del richiamato parere, in quanto, per l'impiego dei contributi di cui al richiamato comma 37, dell'articolo 1, della legge n. 147 del 2013, tale ultima norma ha previsto il ricorso alle modalità di cui all'articolo 537-bis del Codice dell'ordinamento militare, ovvero ad un apposito decreto interministeriale adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa.
      Al riguardo precisa che tale disposizione è stata introdotta nel corpo del Codice dell'ordinamento militare attraverso il decreto legislativo n. 248 del 31 dicembre 2012 (cosiddetto decreto correttivo), a seguito dell'approvazione di un emendamento da parte della Commissione difesa della Camera nel corso dell'esame del decreto-legge n. 215 del 2011 missioni internazionali.
      Nel dettaglio tale disposizione specifica che – ai fini della semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi di investimento di interesse dell'Amministrazione della difesa, finanziati mediante contributi pluriennali – il decreto di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è adottato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa. Con tale decreto si provvede sia a definire le modalità di attuazione dei programmi, in sostituzione delle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, sia a fissare, se necessario, il tasso di interesse massimo, sia, infine, a verificare l'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto, rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente, ovvero a quantificarli per la successiva compensazione.
      Ne deriva, quindi, che il programma in esame è valutato dalle Commissioni parlamentari sotto un duplice profilo: il primo, per una approvazione di carattere strategico e, quindi, con una valutazione politica legittima e opportuna da parte del Parlamento; il secondo, per una valutazione di carattere finanziario.

    Detto ciò, si potrà poi legittimamente discutere sulle reali capacità/competenze da parte delle Commissioni interessate di discutere il "carattere strategico" del programma.
    Ma questo è tutto un altro discorso...
     
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5234 replies since 10/11/2014, 21:53   805113 views
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