Art. 11 Costituzione

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    Il sig. Ebonsi ha anticipato la mia correzione al volo. Se avessi riletto i link prima di postare il mio "pezzo" avrei evitato la figuraccia, ma nella mia testa filava così bene... solo dopo mi è venuto il dubbio.

    Resta però il senso generale rimane: l'articolo non subordina un qualsiasi utilizzo della forza a decisioni dell' Onu o di qualunque altra organizzazione internazionale ma vieta azioni unilaterali per i propri intaressi... e stop.
     
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    l'articolo non subordina un qualsiasi utilizzo della forza a decisioni dell' Onu o di qualunque altra organizzazione internazionale ma vieta azioni unilaterali per i propri interessi... e stop.

    E qui siamo d'accordo, anche se altri potrebbero forse fornire interpretazioni diverse. In aggiunta a quanto già detto in questa discussione, vorrei aggiungere che sarebbe stato ben difficile (anche dal solo punto di vista linguistico) , nelle condizioni dell'epoca, esprimere una formula che subordinasse esplicitamente un'azione militare italiana "a decisioni dell' Onu o di qualunque altra organizzazione internazionale" senza con questo renderla di fatto obbligatoria. Non si poteva cioè dire "l'Italia potrà o meno usare la forza su mandato ONU, come le sembrerà opportuno".
     
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  3. madmikeFD
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    Dispositivo dell'art. 11 Costituzione
    Fonti → Costituzione → Principi fondamentali - (artt. 1-12)
    L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa [52] alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali [60 2, 78, 87 9, 103 3, 111 7; 310 c.p.] (1); consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni (2); promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo (3).

    Note
    (1) Il primo periodo esprime il principio pacifista che deve essere rettamente inteso: esso significa rifiuto della guerra come strumento offensivo ma non come strumento difensivo. Quindi, si ritiene che il nostro Stato sia legittimato a reagire anche con le armi a fronte di un attacco subito da altri. Ciò trova conferma prima di tutto in altre disposizioni costituzionali: l'art. 52 Cost. che sancisce come dovere la difesa della patria; gli articoli 58 e 87 Cost. che attengono al procedimento per deliberare ed alla delibera stessa dello stato di guerra. Inoltre, si deve considerare il dettato dell'art. 51 dello Statuto dell'ONU ai sensi del quale ogni Stato membro conserva il diritto di autotutela, anche a sostegno di un altro membro, a fronte di aggressioni fino a che lo stesso Consiglio non abbia deciso le misure da intraprendere. In ogni caso, ogni reazione deve rispondere a requisiti di proporzionalità tra offesa e difesa.
    Peraltro, vi è da registrare come nel quadro internazionale più recente i conflitti abbiano assunto dimensioni nuove rispetto a quanto accadeva sino alle guerre mondiali ed alla più recente guerra fredda. Infatti, si assiste sempre più spesso all'emergere di gruppi interni (o trasversali) agli stati legati a fenomeni di terrorismo (si pensi ad Al Qaeda ed all'Isis) per i quali si pone il problema, prima di poter intraprendere un'azione difensiva, se siano effettivamente supportati dagli stati in seno ai quali sorgono. Al contempo, la prassi ha originato la tendenza ad interventi a scopi umanitari (sostegno alle popolazioni colpite da conflitti, come accaduto in Kosovo ed in Afghanistan) ma privi di autorizzazione dell'ONU. Ferma restando la loro formale illegittimità, stante l'assenza di una norma che li consenta, secondo alcuni questi interventi sarebbero ammissibili se espressione di un sentimento comune a più stati e se proporzionati rispetto allo scopo umanitario.

    (2) Si tratta, nello specifico, del principio di giustizia universale in ossequio al quale il nostro ordinamento sceglie di condizionare le proprie azioni ad obblighi assunti a livello internazionale e purchè ciò sia fatto anche dagli altri stati, poichè, altrimenti, non si potrebbe garantire una situazione di pace tra i popoli.

    (3) Il costituente introdusse tale periodo avendo come specifico riferimento l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per aderire alla quale era necessario che lo stato si dichiarasse "amante della pace". Successivamente, stante l'assenza di una disposizione ad hoc, quella in commento è stata ritenuta il fondamento anche dell'adesione italiana all'Unione Europea (in origine, 1951 e 1957, Comunità Europee), secondo una lettura avallata dalla stessa Corte Costituzionale (Corte Cost., 18 dicembre 1973, n. 183, Corte Cost., 5 giugno 1984, n. 170, Corte Cost., 19 aprile 1985, n. 113). Con questa adesione l'ordinamento italiano è giunto a stabilre che in caso di conflitto tra diritto interno e diritto comunitario immediatamente applicabile è quest'ultimo a prevalere, con immediata disapplicazione del primo. Ciò all'esito di un percorso giurisprudenziale travagliato, che ha visto come punto fermo l'elaborazione, da parte della Corte Costituzionale, della c.d. teoria dei controlimiti, in base alla quale l'accennata prevalenza deve comunque garantire il rispetto dei diritti della persona e dei principi fondamentali dell'ordinamento (Corte Cost., 18 dicembre 1973, n. 183). Il principio di primazia del diritto comunitario ha trovato esplicita affermazione nell'art. 117 comma 1 Cost. così come riformato nel 2001.


    www.brocardi.it/costituzione/princi...tali/art11.html

    Il fondamento costituzionale

    All’indomani della partecipazione dell’Italia alle Comunità europee molto si è discusso circa il fondamento costituzionale della scelta, fondamento che è stato individuato dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale nell’articolo 11 della Costituzione. La norma, infatti, prevede che l’Italia consente a limitazioni della propria sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni.
    A partire dalla sentenza n. 14 del 1964, la Corte costituzionale ha riconosciuto come l’art. 11 implichi che, in presenza di determinati presupposti, è possibile stipulare trattati, come quelli comunitari, in grado di determinare limitazioni di sovranità, e che a tali trattati è consentito dare esecuzione con legge ordinaria anziché costituzionale. La giurisprudenza successiva ha confermato questa impostazione, sottolineando che altrimenti l’art. 11 risulterebbe svuotato del suo contenuto normativo, se per ogni limitazione di sovranità da esso prevista si dovesse procedere con legge costituzionale (cfr. sent. n. 183 del 1973).
    Da allora in poi “l’articolo 11 ha costituito l’unico ancoraggio costituzionale della partecipazione dell’Italia all’Unione europea” (CARTABIA-WEILER).
    Al riguardo, si ricorda, comunque, che a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione l’art. 117, primo comma, stabilisce che la legislazione statale e regionale deve svolgersi, tra l’altro, nel rispetto degli obblighi comunitari (v. scheda Titolo V e norme di attuazione). Tale statuizione appare particolarmente significativa, dal momento che contiene l’esplicito riconoscimento della supremazia del diritto comunitario: secondo una parte della dottrina le nuove norme fanno dell'Unione europea e delle fonti da essa prodotte anche un elemento di unificazione dell'ordinamento complessivo – che in precedenza poteva verificarsi solo attraverso l'interposizione della legge nazionale – di modo che si va delineando il superamento della logica della separazione dell'ordinamento italiano rispetto a quello comunitario in favore dell'opposta logica dell'integrazione fra gli ordinamenti (PIZZETTI, SORRENTINO).
    In questa direzione sembra ormai avviata anche la Corte costituzionale che, in una recente pronuncia (Sentenza n. 406 del 2005), appare orientata a considerare in un’ottica unitaria l’ordinamento interno e quello comunitario. Infatti, essa ha direttamente verificato l’effettivo rispetto delle norme di una direttiva comunitaria da parte di una legge della regione Abruzzo, che è stata dichiarata quindi costituzionalmente illegittima.


    http://legxv.camera.it/cartellecomuni/leg1...cap04_sch01.htm
     
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    A tal proposito, ricordo che è in fase di discussione (non mi pare infatti che sia stata ancora approvata definitivamente) in Senato la Legge quadro sulle missioni internazionali.
    Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali
     
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  5. Lollox78
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    Una buona parte della nostra costituzione non è più attuale, e può essere anche pericolosa.
     
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    CITAZIONE (Lollox78 @ 7/10/2015, 07:26) 
    Una buona parte della nostra costituzione non è più attuale, e può essere anche pericolosa.

    Potrebbe spiegare a cosa si riferisce quando dice che parte della costituzione potrebbe essere pericolosa?
     
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    Potrebbe essere ancora più pericoloso cambiarla visto il livello degli attuali potenziali costituenti.
     
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  8. Lollox78
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    Sono daccordo con il sig. Emanuele, forse oggi non abbiamo tante persone autorevoli che possano redigere una costituzione seria ed imparziale....

    Un esempio di pericolosità a mio modesto avviso ad esempio è proprio il trafiletto dove si dice che "l'Italia ripudia la guerra..... ecc ecc.", di fatto un palo molto a possibili manovre di politica estera, ovvero, in nessuna costituzione c'è un articolo che propende a muovere guerre, ma a volte è necessario muovere il primo colpo, o magari un colpo mirato per evitare problemi maggiori domani. La Libia è un esempio, dove visto l'indifferenza mondiale, siamo costretti a guardare quello che succede nel giardino di casa senza poter fare nulla se non quello di "pecare essere umani in mezzo al mare.

    Altro tema a mio avviso non più attuale è la forma di stato che abbiamo, ovvero una democrazia parlamentare . Oggi sempre a mio modesto parere servono esecutivi con un premier forte capace di prendere e ordinare velocemente su tutti i campi, senza dover passare attraverso il pensiero di 630 deputati e 315 senatori ( oggi domani non ho capito cosa e quanti saranno ) con tutte lel loro paturnie e clientele che si portano dietro.
    Io sono sempre stato per il presidenzialismo , coadiuvato da una corte costituzionale di controllo a garanzia che uno non si alzi la mattina e si trasformi un dittatore.

    In USA ad esempio a metà anni 90 si ritrovarono con un alto debito pubblico , che però a differenza nostra aveva un nome e un motivo, ovvero era stato causato ( in buona parte ) da Regan e dalle sue politiche econimiche sbagliate, e dai mld di dollari spesi nelle così dette "guerre stellari" ( qualcuno di Voi ricorderà ) .
    Da noi invece di chi è la colpa ad esempio del nostro debito pubblico ?? Dei presidenti del consiglio che si sono succeduti in 60 anni di repubblica ?? No, loro propongono e basta le leggi... dei vari presidenti della repubblica ?? No di certo, la Loro funzione è altra , dei migliaia dei deputati e senatori succeduti, che le hanno votate ?? certo forse si, ma valli a beccare ....

    Io sono per uno comanda ( per un tot periodo e sotto tutti i controlli che volete) e gli altri obbediscono, almeno se fa qualche cappellata, il popolo sovrano alla successiva votazione lo manda a casa ( magari noi Italiani che siamo un pò masochisti lo rivotiamo ma questo è un altro discorso).

    L'attuale costituzione che spartisce i poteri su tanti organi, è frutto della puara post Fascista di ritrovarsi al governo un altro Mussolini, e forse per quelle persone uscite da una guerra massacrante era comprensibile, ma adesso forse non lo è più
     
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  9. Comneno
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    Il modello istituzionale di un paese dipende da tante cose. Gli USA non sono una superpotenza perché sono una repubblica presidenziale, ma per molti altri motivi. Le Filippine, che pure sono una repubblica presidenziale non è che facciano i loro comodi nel mondo. Questo della "forza dell'esecutivo" è proprio l'errore che facemmo nel 1922, quando ci illudemmo che l'Italietta sarebbe potuta tornare ad essere l'Impero Romano grazie semplicemente ad un premier decisionista, a un partito unico "della nazione" ed a tanta retorica propagandistica.
    Oltretutto, la psicologia italiana è visibilmente allergica alla presenza di personaggi carismatici. Ma se l'avvento al potere di Berlusconi ha provocato vent'anni di polemiche continue, scioperi, manifestazioni di ogni tipo, giornalismo disfattista e scandalista in modo virale... come faremmo ad essere una repubblica presidenziale? Ma cosa sarebbe successo se Berlusconi fosse stato eletto presidente con funzioni simili a quelle di Obama? Saremmo finiti come l'Ucraina? (Con tutto che ci siamo andati comunque vicino, nel 2011).

    Tornando all'art. 11 che è il centro di questa discussione, a parer mio il problema è che in pratica nega il concetto di "interesse nazionale" nella politica estera. Voglio dire, con i riferimenti all'ordine ed alla pace internazionale, può avallare una interpretazione di questo tipo: non si possono usare le forze armate per sostenere scelte politiche finalizzate all'interesse nazionale (perché quello è un modo aggressivo e sbagliato di fare politica estera) però si possono usare per favorire la pace internazionale.
    In teoria, ciò avrebbe dovuto significare l'ONU (quindi l'uso delle nostre forze come Caschi Blu) nella realtà degli ultimi anni, grazie alla furba dottrina clintoniana, la "comunità internazionale" (dicitura vuota dietro cui si nasconde essenzialmente la Casa Bianca) ha sostituito l'ONU, e quindi favorire la pace internazionale è stato tradotto in concreto con l'invio di contingenti al seguito delle truppe americane, ovunque esse abbiano trovato opportuno intervenire.
    E dunque, l'attuale interpretazione dell'art.11 è non si possono usare le forze armate per sostenere scelte politiche finalizzate all'interesse nazionale, però Washington decide chi sono buoni e cattivi nel mondo e noi siamo disponibili a contribuire, purché ci sia un pezzo di carta che ci consenta di chiamarla "missione di pace".
     
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  10. madmikeFD
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    CITAZIONE
    Questo della "forza dell'esecutivo" è proprio l'errore che facemmo nel 1922, quando ci illudemmo che l'Italietta sarebbe potuta tornare ad essere l'Impero Romano grazie semplicemente ad un premier decisionista, a un partito unico "della nazione" ed a tanta retorica propagandistica.

    applausi.
     
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    Segnalo questo editoriale di Panebianco sull'efficacia dell'ONU che si riallaccia alle costrizioni imposte dall'articolo 11 e alla necessità di perseguire l'interesse nazionale anche quando l'ONU non riesce a mettersi d'accordo:

    http://www.corriere.it/editoriali/15_ottob...9df231ebf.shtml
     
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    Leggero OT ma non saprei dove altrimenti metterlo: in cosa consiste esattamente lo "stato di guerra" previsto dalla Costituzione?
     
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  13. Giuliano l'Apostata
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    QUOTE (lupo_FD @ 10/29/2016, 07:26 AM) 
    Leggero OT ma non saprei dove altrimenti metterlo: in cosa consiste esattamente lo "stato di guerra" previsto dalla Costituzione?

    La Costituzione si limita ad assegnare poteri speciali al presidente del consiglio, a seguito di una deliberazione del parlamento e a una dichiarazione del capo dello stato. Per il resto si tratta di legislazione ordinaria, e principalmente la legge di guerra e neutralità del Regno d'Italia del Regio Decreto del 1938 e il codice penale militare in tempo di guerra.
    La prima legge regola cose come il trattamento giuridico di cittadini o proprietà riferibili allo stato nemico presenti sul territorio italiano, oppure il tipo di rapporti economici o di altro tipo che possono ancora essere lecitamente intrattenuti con lo stato nemico (cioè praticamente nessuno dato che non si possono fare rimesse in denaro o pagamenti).
     
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    Quindi non possiamo essere in guerra con l'isis perché l'isis giuridicamente non esiste....
     
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  15. Giuliano l'Apostata
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    QUOTE (lupo_FD @ 10/29/2016, 01:59 PM) 
    Quindi non possiamo essere in guerra con l'isis perché l'isis giuridicamente non esiste....

    In teoria è così, in sostanza no, perché dalla fine della seconda guerra mondiale in poi nessuno più (o quasi) si è dato pensiero di combattere dopo formale dichiarazione di guerra. E lo stato di guerra richiede la dichiarazione di guerra (che mi pare sia fatta dal Presidente della Repubblica).
     
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68 replies since 16/2/2015, 12:15   3428 views
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